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Normativa -
Normativa - Legislazione
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Scritto da Handi Staff Editoriale
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Giovedì 15 Ottobre 2009 16:56 |
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Diagnosi funzionale.
Estratto Art. 3 del D.P.R. 24.02.1994
1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unitĂ multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unitĂ sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psicosociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. In allegato la versione completa dell' art.3 del D.P.R. 24.02.1994
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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre 2009 15:44 |
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Normativa -
Normativa - Legislazione
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Scritto da Handi Staff Editoriale
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Giovedì 15 Ottobre 2009 16:41 |
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Profilo Dinamico Funzionale
art. 4 comma 1 DPR 24-2-94....
...Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
Elenco Allegati
| File | Descrizione | File size | Downloads | Ultima modifica |
modello P.D.F..doc | | 94 Kb | 70 | 15/10/2009 16:42 |
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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre 2009 17:58 |
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Normativa -
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Scritto da Handi Staff Editoriale
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Giovedì 15 Ottobre 2009 16:25 |
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Piano educativo individualizzato:
Estratto art.5 D.P.R. 24.02.1994
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104/1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. 3. Il P.E.I. tiene presenti progetti dinamico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104/1992.
Elenco Allegati
| File | Descrizione | File size | Downloads | Ultima modifica |
modello P.E.I..doc | | 114 Kb | 473 | 15/10/2009 16:26 |
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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre 2009 15:43 |
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Normativa -
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Scritto da Handi Staff Editoriale
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Mercoledì 14 Ottobre 2009 22:51 |
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LEGGE 5-FEB-1992, N.104 (GU DEL 17-FEB-92, N.39)
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, che si prefigge di attenuare e/o rimuovere, attraverso specifici benefici di natura assistenziale, le difficoltà che il cittadino disabile e i familiari dello stesso incontrano promuovendone, in particolare, l’integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società .
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Normativa -
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Scritto da Handi Staff Editoriale
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Mercoledì 14 Ottobre 2009 22:29 |
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ORDINANZA MINISTERIALE 21 MAGGIO 2001, N. 90 (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194 ALLA GU 20 LUGLIO 2001, N. 167).pdf
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001
Valutazione degli alunni in situazione di handicap:
Valutazione Scuola Elementare (O.M. 90/2001 art.3 comma 3)
Valutazione scuola media 1°grado (O.M. 90/2001 art.11 comma 12)
Valutazione scuola secondaria 2°grado (O.M. 90/2001 art.15 comma 2,3,4,5)
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Ottobre 2009 22:55 |
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